IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del  testo
unico delle imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  successive
modificazioni,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale   sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni,  recante  istituzione  di  una  addizionale   comunale
all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art.  45,  comma
2, laddove e' stabilito al: 
    primo periodo che: «Nel  limite  complessivo  di  spesa  di  53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 
    secondo periodo che: «La misura della riduzione  e  le  modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione
del numero dei destinatari.»; 
    terzo periodo che: «La riduzione di  cui  al  presente  comma  e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
    quarto e quinto periodo che: «Il limite del  reddito  complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e'  innalzato,  con  il  medesimo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di
disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono
incrementati dalle seguenti misure: 
      48.050 euro per l'anno 2019; 
      7.008.680 euro per l'anno 2020; 
      10.215.998 euro per l'anno 2021; 
      5.476.172 per l'anno 2022; 
      17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2020,  n.  21,  recante  misure
urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro
dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in  possesso
di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Ritenuto che la riduzione dell'imposta in questione  e'  cumulabile
anche con il trattamento integrativo di cui  all'art.  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 21 del 2020; 
  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2020 che,  in
base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente
riferito all'anno 2019 non superiore a 28.000 euro, e' pari a  92.989
unita'; 
  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta
stabilite dal  citato  art.  45,  comma  2,  del  menzionato  decreto
legislativo  n.  95  del  2017,  attraverso   il   meccanismo   delle
detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti
a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta; 
  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di
spesa per l'anno 2020 pari a euro 54.208.680, recato dal citato  art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 
  Ritenuta  altresi',  la  necessita'  di  evitare  sperequazioni  di
trattamento tra il personale del  menzionato  Comparto,  compreso  il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott.  Riccardo  Fraccaro,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Sulla  proposta   del   Ministro   della   difesa,   del   Ministro
dell'interno, del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Destinatari della riduzione d'imposta 
 
  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,
del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al
personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2020,  che
ha percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non
superiore a 28.000 euro.